Leggi e Decreti

Qui sono raccolte le leggi e i decreti principali.


R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37

Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto

È approvato il regolamento per l’attuazione e il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove province, annesso al presente decreto e firmato d’ordine nostro dai Ministri proponenti.

Testo del regolamento

Capo I - Dell’Albo

Articolo 1

In ogni provincia è costituito l’ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo.

Articolo 2

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti nell’albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello.

Articolo 3

L’albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità [1], la residenza. La iscrizione nell’albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data della iscrizione.

Articolo 4

Per essere iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le disposizioni dell’art. 60 del presente regolamento. Potranno essere iscritti nell’albo, a termini dell’art. 3, capoverso della L. 24 giugno 1923, numero 1395, anche gli ufficiali generali superiori dell’Arma del genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.

Articolo 5

Per esercitare in tutto il territorio del Regno e delle colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l’esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L. 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento. Soltanto però agli iscritti nell’albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della detta L. 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l’eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell’art. 56 del presente regolamento.

Articolo 6

Non si può essere iscritti nell’albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Articolo 7

La domanda di iscrizione nell’albo deve essere presentata alla presidenza dell’ordine, redatta in carta da bollo da lire 2 [2] e munita dei seguenti documenti:

  1. certificato di nascita;

  2. certificato di cittadinanza italiana o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;

  3. certificato di residenza;

  4. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

  5. certificato di aver conseguita l’approvazione nell’esame di Stato, ai sensi dell’art. 4, prima parte del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;

  6. dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandata l’iscrizione in altro albo d’ingegnere o di architetto.

  7. non può essere iscritto nell’albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all’art. 28, prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull’esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale.

Articolo 8

Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell’ordine deve deliberare sulla domanda d’iscrizione nell’albo. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all’uopo delegato dal presidente.

Articolo 9

La deliberazione di cui all’art. 8 è notificata all’interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore del Re.

Articolo 10

Contro la deliberazione del consiglio dell’ordine l’interessato ha diritto di ricorrere all’assemblea generale entro un mese dalla notificazione. Entro il medesimo termine può ricorrere anche al procuratore del Re presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 11

L’assemblea generale delibera su ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal consiglio dell’ordine, qualora non debba aver luogo, entro due mesi dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell’assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria dell’assemblea.

Articolo 12

La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell’art. 28. Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del consiglio dell’ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata. Alle notifiche delle deliberazioni dell’assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all’art. 9.

Articolo 13

Contro le deliberazioni dell’assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del procuratore del Re, alla commissione centrale di cui all’articolo seguente.

Articolo 14

È istituita in Roma presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione centrale [3], alla quale spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.

La commissione centrale è composta:

  1. di 1 presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;

  2. di 3 ingegneri o architetti membri del consiglio superiore dei lavori pubblici;

  3. di 1 magistrato avente grado non inferiore a consigliere di corte d’appello o parificato;

  4. di 6 rappresentanti degli ordini degli ingegneri ed architetti, di cui quattro ingegneri e due architetti.

I componenti la commissione di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono nominati dal Ministro per la giustizia e per gli affari di culto e dal Ministro per i lavori pubblici secondo la rispettiva competenza; quelli di cui al n. 4 sono designati in seguito ad elezione dalle rispettive assemblee, osservate, per la votazione, le disposizioni del successivo art. 33.

A tal fine l’assemblea di ciascun ordine nell’adunanza ordinaria procede alla votazione per la designazione dei membri della commissione centrale. Il risultato della votazione, nel termine di quindici giorni da quello della ultimazione delle operazioni di scrutinio, è comunicato al presidente della commissione centrale, che formerà la graduatoria. Saranno eletti coloro che dal complesso delle votazioni delle assemblee risulteranno avere conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s’intendono eletti i più anziani di età.

I componenti la commissione centrale durano in carica 3 anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati o rieletti.

Articolo 15

Adempiono alle mansioni di segreteria della commissione centrale magistrati trattenuti nel Ministero della giustizia, nonché funzionari del Ministero dei lavori pubblici, nominati dai rispettivi Ministri.

Articolo 16

La impugnazione dinanzi alla commissione centrale è proposta nel termine perentorio di giorni 30 da quello della data della lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, con la quale sia comunicata all’interessato la deliberazione dell’assemblea, o da quello della data della partecipazione ufficiale fattane al procuratore del Re.

La impugnazione è trasmessa con lettera raccomandata alla segreteria della commissione centrale e la prova dell’avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Articolo 17

Contro la deliberazione della commissione centrale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.

Articolo 18

Le spese per il funzionamento della commissione centrale, sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L’ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell’ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell’ordine.

I consigli dell’ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Articolo 19

La commissione centrale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile [4].

Articolo 20

La cancellazione dall’albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell’articolo 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell’ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Articolo 21

Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all’interessato, il quale ha facoltà di reclamare all’assemblea generale dell’ordine ed alla commissione centrale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall’albo, l’interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati artt. 10, 13 e 16.

Articolo 22

Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell’ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell’albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali avranno diritto di reclamo in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16.

Articolo 23

L’albo, stampato a cura e spese dell’ordine è inviato alla Corte di appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di commercio, aventi sede nel distretto dell’ordine. Sarà pure rimesso ai Ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell’interno, dei lavori pubblici, dell’economia nazionale e dell’istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell’ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà essere rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l’albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo.

Articolo 24

Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell’ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un’altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall’art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell’ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

  1. la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

  2. che l’istante è in regola col pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell’art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell’albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell’altro onde provveda alla cancellazione.

Articolo 25

Il consiglio dell’ordine rilascia ad ogni iscritto, apposita attestazione. L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno e delle colonie.

Capo II - Dell’ordine e del consiglio dell’ordine

Sezione I - Dell’ordine

Articolo 26

La convocazione dell’ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell’ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza. La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 27

Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art. 30 e provvederanno alla elezione dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo. Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata. Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente.

Articolo 28

La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del consiglio dell’ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell’ordine o, in sua assenza, dal più giovane fra i consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’articolo 33.

Sezione II - Del consiglio dell’ordine

Articolo 29

Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

Articolo 30-34

(Omessi, perché riguardanti l’elezione del consiglio, ora regolata dagli artt. 2-5, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sui Consigli nazionali professionali).

Articolo 35

Il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche eleggere un vice presidente.

Articolo 36

Il consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio.

Articolo 37

Il consiglio dell’ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:

  1. vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

  2. prende i provvedimenti disciplinari;

  3. cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria;

  4. determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

  5. compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s’intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell’ordine;

  6. dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Articolo 38

Il presidente del consiglio dell’ordine rappresenta legalmente l’ordine ed il consiglio stesso. In caso di assenza del presidente, e, dove esista, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.

Articolo 39

Il segretario riceve le domande di iscrizione nell’albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’ordine e del consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Articolo 40

Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

  1. registro a madre e figlia per le somme riscosse;

  2. registro contabile di entrata e di uscita;

  3. registro dei mandati di pagamento;

  4. inventario del patrimonio dell’ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.

Articolo 41

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell’ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria.

Articolo 42

Il consiglio dell’ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III - Dei giudizi disciplinari

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Capo IV - Dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Capo V - Disposizioni generali

Articolo 57

Articolo 58

Capo VI - Disposizioni di coordinamento e transitorie

Articolo 59

(Omesso, perché recante disposizione transitoria, ora priva di interesse).

Articolo 60

I diplomi menzionati nell’art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell’iscrizione, il titolo di cui all’art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell’art. 31 del R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585, ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, numero 2909.

Articolo 61

Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della L. 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell’art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull’istruzione superiore.

Articolo 62

Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell’albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell’ordine per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionario dipende.

[È riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse].

[Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una commissione] [5]

Articolo 63

Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell’albo nnon può costituire titolo perquanto concerne la loro carriera.

Articolo 64

(Omesso, perché recante disposizione transitoria, ora priva di interesse).

Articolo 65

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 1, 3 e 8 della L. 24 giugno 1923, numero 1395, devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all’estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell’art. 9 della legge suddetta.

Articolo 66

Il primo presidente alla Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell’art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l’interessato può rinnovare la domanda d’iscrizione al consiglio dell’ordine, non appena costituito.

L’interessato ed il procuratore del Re hanno diritto d’impugnare la decisione del consiglio giusta le disposizioni dell’art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla commissione centrale, a norma degli artt. 13 e 16.

Articolo 67-73

(Omessi, perché recanti disposizioni transitorie, ora prive di interesse).

Articolo 74

Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l’esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l’autorizzazione, di cui all’ordinanza 7 maggio 1913 B. L. I. n. 77. Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno presentare domanda a norma degli artt. 59 e 65. Coloro che sono compresi nell’elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l’esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del § 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l’esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio di autenticazione su quanto sopra [6].


R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37

Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti.

Articolo 1

L’albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti. Gli iscritti nell’albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 , hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative, senza bisogno di essere iscritti anche nell’albo degli architetti. È però in loro facoltà di chiedere l’iscrizione anche in questo albo. Egualmente gli iscritti nell’albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell’albo degli ingegneri.

Articolo 2

Le attribuzioni sulla custodia dell’albo degli ingegneri e degli architetti e sulla disciplina degli iscritti, deferite alle associazioni sindacali dall’art. 12 del regio decreto 1° luglio 1926, numero 1130, sono da esse esercitate a mezzo di una giunta composta di cinque membri, se il numero degli iscritti nell’albo non superi 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte della Giunta anche due membri supplenti, che sostituiranno quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento. I componenti della Giunta devono essere iscritti nell’albo professione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che le competenti associazioni sindacali designeranno in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati. Qualora negli albi degli ingegneri o degli architetti delle nuove province si trovino iscritti tecnici menzionati nell’art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537, ovvero quelli indicati nel regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, fa parte della Giunta anche un membro dell’una o dell’altra di queste categorie. La Giunta elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Essa decide a maggioranza; e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Articolo 3

Per le iscrizioni, cancellazioni e revisioni dell’albo, la Giunta osserva le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Le norme dello stesso regolamento vanno osservate per quanto concerne i provvedimenti disciplinari. Non possono essere iscritti nell’albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

Articolo 4

Contro le decisioni delle Giunte, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso alla Commissione centrale, di cui all’art. 14 del precitato regolamento, giusta le norme in esso stabilite. Con l’osservanza delle norme medesime il ricorso può essere proposto anche dal Direttorio del sindacato nazionale, secondo la rispettiva competenza. Il Direttorio può delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso. In sostituzione dei membri rappresentanti degli ordini degli ingegneri e degli architetti, contemplati nel comma secondo, n. 4, del su citato art. 14, fanno parte della commissione centrale quattro ingegneri e due architetti, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia e per le corporazioni, e scelti fra coloro che ciascuno dei rispettivi sindacati nazionali designerà in numero doppio.

Articolo 5

La Giunta deve comunicare all’associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte dell’associazione sindacale, e questa deve comunicare alla Giunta i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell’albo.

Articolo 6

L’albo professionale è distinto dal ruolo degli appartenenti alle associazioni sindacali. Esso, a cura della Giunta, deve essere stampato e comunicato, a tenore dell’art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537.

Articolo 7

Spetta alle associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza:

  1. di curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere o di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;

  2. di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la giustizia, sentito il parere della Commissione centrale;

c. di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo, che verrà stabilito dalla Commissione centrale per le spese del suo funzionamento, a norma dell’art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (5). L’associazione sindacale tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali. Essa comunica alla Giunta l’elenco dei soci morosi per i provvedimenti disciplinari, a termini dell’art. 50 del predetto regolamento.

Articolo 8

Per tutto ciò che riguarda l’applicazione delle norme relative alle professioni di ingegnere e di architetto restano fermi i poteri di vigilanza del Ministro per la giustizia, giusta l’art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Il Ministro per la giustizia può, con suo decreto, sciogliere la giunta, ove questa, chiamata alla osservanza degli obblighi ad essa imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni della Giunta sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a che non sia provveduto alla nomina di una nuova Giunta. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell’associazione sindacale, il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che la Giunta cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Articolo 9

Il Ministro per la giustizia, d’intesa col Ministro per le corporazioni stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare le Giunte menzionate nell’Articolo 2. Fino a tale data la custodia dell’albo, che sino alla data medesima continua ad essere unico, rimane affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato decide sulle domande di iscrizione nell’albo; provvede, altresì, d’ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall’albo nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Articolo 10

I provvedimenti, di cui all’articolo precedente, sono presi dal presidente del tribunale o dal magistrato da lui delegato, sentito il parere di un ingegnere e di un architetto iscritti nell’albo, designati dalla rispettiva associazione sindacale. L’associazione designa anche un supplente per il caso di impedimento o di assenza. Quando alcuno dei suddetti provvedimenti riguardi un geometra civile autorizzato, di cui all’art. 74 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero un tecnico, di cui al regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, il presidente del tribunale chiama a dare parere, in aggiunta all’ingegnere e all’architetto, un professionista iscritto nell’elenco menzionato nel citato art. 74, o, rispettivamente, nel regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660. Contro i provvedimenti del presidente del tribunale è dato il ricorso alla Commissione centrale.

Articolo 11

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Con successivo regio decreto potranno essere emanate, ove sia il caso, le norme complementari, che si rendessero necessarie per l’ulteriore coordinamento della legge e del decreto suindicati con la legge 3 aprile 1926, n. 563, e con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con ogni altra legge dello Stato.